Oltre 30 anni di esperienza nelle pratiche di responsabilità medica, di bambini che hanno riportato alla nascita la paralisi del plesso brachiale

Il nostro studio è
altamente competente
in casi di
Paralisi Ostetrica

“Io farò valere i tuoi diritti”
Laura Antonini
La Paralisi del Plesso Brachiale (Paralisi Ostetrica)
Una lesione del plesso brachiale si verifica quando i nervi sono compressi, tesi o strappati dal midollo spinale. Quando la lesione avviene durante il parto, la gravità è spesso determinata dalle decisioni prese dai sanitari al momento che scoprono che il bambino è a rischio.

Lo studio tratta da oltre 30 anni casi di paralisi ostetrica ed è affiancato da medici specialisti e da medici legali che con la loro consulenza aiuteranno il nostro cliente ad ottenere il massimo risarcimento.


Gli onorari verranno pagati solo in caso di risultato positivo


Seguiamo casi in
tutta Italia
La nostra missione è quella di accertare con il massimo scrupolo e con indubbia professionalità e conoscenza la sostenibilità e le ragioni di ogni singolo caso di lesione del plesso brachiale che viene posto alla nostra attenzione, ed ottenere il giusto ristoro per le famiglie senza alcun anticipo di parcella fino alla conclusione della causa.
Gli onorari verranno pagati solo in caso di risultato positivo.
Lo Studio Antonini ha seguito e segue in tutta Italia numerosi genitori di bambini che hanno riportato alla nascita, a causa di errori sanitari, una paralisi del plesso brachiale. Noi valutiamo personalmente la potenzialità del risultato e seguiamo ed aiutiamo i genitori ad ottenere un adeguato risarcimento che aiuterà la famiglia ad affrontare con maggiore serenità il percorso del proprio figlio.

FAQ
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Per capire se il danno e’ un caso di malasanità, si devono accertare tre aspetti fondamentali: Che il medico e’ stato negligente, che c’è un danno reale e la dimostrazione del collegamento tra la negligenza del medico e il danno. Ovviamente, è il giudice a decidere effettivamente se c’è una responsabilità da parte del medico.
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Nel caso in cui vostro figlio ha subito la paralisi al plesso brachiale o altri tipi di lesioni, avrete diritto ad agire in suo nome e per suo conto per richiedere il risarcimento del danno subito. Gli stessi genitori hanno diritto di chiedere il risarcimento in proprio per quanto hanno subito e subiranno per le lesioni patite dal figlio.
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La legge Italiana prevede un limite di dieci anni, dopo che è stato rilevato l’evento dannoso, per iniziare una causa contro la struttura. Se non richiedi il risarcimento entro dieci anni, il diritto si prescrive.
La prescrizione (il tempo che una persona ha a disposizione per far valere in giudizio i propri diritti) è di dieci anni e fa riferimento a quanto dispongono gli articoli 2935 e 2946 del codice civile.
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Le cause per malasanità possono essere sia civili che penali. Il comportamento del medico che colposamente procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale) in caso di decesso del paziente a causa dell’errore medico.
Non consigliamo tuttavia le azioni in sede penale per errore medico, poiché molto rischiose, essendo necessaria la prova della commissione del reato “oltre ogni ragionevole dubbio”.
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In Italia la durata di una causa ordinaria civile è in media tra i tre e i quattro anni. Il periodo può variare a seconda del Tribunale. Ogni caso di paralisi ostetrica è diverso dall’altro, quindi non è possibile dare un tempo preciso.
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I nostri compensi (avvocato e medici legali) verranno stabiliti in termini percentuali sul valore della causa, con la firma di un vero e proprio contratto*. I compensi professionali concordati verranno corrisposti esclusivamente a risarcimento ottenuto. Nell’ipotesi in cui non venga accertata la responsabilità medica nessun compenso verrà corrisposto dal cliente ai professionisti.
Per sapere di più o per avere una spiegazione specifica al vostro caso, contattaci per una consulenza gratuita.
* Come sancito dal nuovo codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014